Regolamento UE 2017/745 (MDR)

Considerando 98

(98) Le direttive 90/385/CEE93/42/CEE dovrebbero essere abrogate affinché all'immissione dei dispositivi medici sul mercato e ai relativi aspetti disciplinati dal presente regolamento si applichi un solo insieme di norme. Dovrebbero tuttavia continuare ad applicarsi gli obblighi dei fabbricanti per quanto riguarda la messa a disposizione della documentazione in materia di dispositivi che hanno immesso sul mercato e gli obblighi dei fabbricanti e degli Stati membri per quanto riguarda le attività di vigilanza per i dispositivi immessi sul mercato ai sensi di dette direttive. Mentre dovrebbe essere lasciata agli Stati membri la facoltà di decidere come organizzare le attività di vigilanza, è auspicabile che gli stessi abbiano la possibilità di redigere un rapporto sugli incidenti relativi ai dispositivi immessi sul mercato ai sensi delle direttive utilizzando gli stessi strumenti come quelli per i rapporti su dispositivi immessi sul mercato ai sensi del presente regolamento. È altresì opportuno che, al fine di assicurare una transizione armoniosa dal vecchio al nuovo regime, il regolamento (UE) n. 207/2012 della Commissione (28) e il regolamento (UE) n. 722/2012 della Commissione (29) restino in vigore e continuino ad applicarsi a meno che e fintantoché non siano abrogati da atti di esecuzione adottati dalla Commissione ai sensi del presente regolamento. Anche la decisione 2010/227/UE, adottata in applicazione di tali direttive e della direttiva 98/79/CE, dovrebbe rimanere in vigore e continuare ad applicarsi fino alla data in cui Eudamed diventi pienamente operativa. Al contrario, non è necessario che le direttive 2003/12/CE (30) e 2005/50/CE (31) della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 della Commissione (32) rimangano in vigore.