1. Sulla base del sistema elettronico per la registrazione degli operatori economici predisposto dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento, e con l’osservanza di quanto previsto dal paragrafo 3 di detto articolo, i fabbricanti, i mandatari e gli importatori, prima dell’immissione sul mercato di un dispositivo diverso da un dispositivo su misura, sono tenuti a registrarsi, sotto la loro responsabilità, al predetto sistema elettronico, con le modalità previste dall’articolo 31, paragrafo 1 del regolamento.
2. Gli obblighi previsti al comma 1, si applicano anche ai soggetti che immettono sul mercato sistemi e kit procedurali ai sensi dell’articolo 22, paragrafi 1 e 3, del regolamento, e ai fabbricanti di dispositivi su misura impiantabili appartenenti alla classe III e di dispositivi su misura oggetto di segnalazioni di cui agli articoli 87 e 88 del regolamento.
3. Il Ministero della salute, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31, paragrafi 2 e 6, del regolamento, verifica i dati introdotti dai fabbricanti, dai mandatari e dagli importatori nel sistema elettronico a norma del comma 1, e rilascia il numero di registrazione unico attraverso il sistema elettronico di cui all’articolo 30 del regolamento.
4. Il Ministero della salute verifica altresì i dati introdotti dai soggetti di cui al comma 2, e rilascia un identificativo al fine di consentire l’accesso al suddetto sistema elettronico.
5. Il Ministro della salute, può utilizzare i dati di cui all’articolo 31 del regolamento, per introdurre, con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, una tariffa a carico del fabbricante, del mandatario e dell’importatore, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento, in linea con quanto previsto dall’articolo 111 del regolamento.
6. Gli operatori economici osservano le procedure indicate dall’articolo 31, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento.