Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 137

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Articolo 12 - Registrazione degli operatori economici nel sistema elettronico «Eudamed»

1. Sulla base del sistema elettronico per la registrazione degli operatori economici predisposto dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento, e con l’osservanza di quanto previsto dal paragrafo 3 di detto articolo, i fabbricanti, i mandatari e gli importatori, prima dell’immissione sul mercato di un dispositivo diverso da un dispositivo su misura, sono tenuti a registrarsi, sotto la loro responsabilità, al predetto sistema elettronico, con le modalità previste dall’articolo 31, paragrafo 1 del regolamento.

2. Gli obblighi previsti al comma 1, si applicano anche ai soggetti che immettono sul mercato sistemi e kit procedurali ai sensi dell’articolo 22, paragrafi 1 e 3, del regolamento, e ai fabbricanti di dispositivi su misura impiantabili appartenenti alla classe III e di dispositivi su misura oggetto di segnalazioni di cui agli articoli 8788 del regolamento.

3. Il Ministero della salute, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31, paragrafi 2 e 6, del regolamento, verifica i dati introdotti dai fabbricanti, dai mandatari e dagli importatori nel sistema elettronico a norma del comma 1, e rilascia il numero di registrazione unico attraverso il sistema elettronico di cui all’articolo 30 del regolamento.

4. Il Ministero della salute verifica altresì i dati introdotti dai soggetti di cui al comma 2, e rilascia un identificativo al fine di consentire l’accesso al suddetto sistema elettronico.

5. Il Ministro della salute, può utilizzare i dati di cui all’articolo 31 del regolamento, per introdurre, con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, una tariffa a carico del fabbricante, del mandatario e dell’importatore, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento, in linea con quanto previsto dall’articolo 111 del regolamento.

6. Gli operatori economici osservano le procedure indicate dall’articolo 31, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento.

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