Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 137

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Articolo 30 - Disposizioni tariffarie

1. Con uno o più decreti del Ministro della salute, adottati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe per le attività previste dal regolamento e le relative modalità di pagamento, da aggiornare con cadenza almeno triennale.

2. Fino all’adozione del decreto o dei decreti di cui al comma 1, alle attività di valutazione conseguenti alle domande presentate ai sensi dell’articolo 38 del regolamento, nonché alle attività di monitoraggio e rivalutazione svolte ai sensi dell’articolo 44 del regolamento, nonché per le attività di rilascio dei certificati di libera vendita di cui all’articolo 60 del regolamento, si applicano le corrispondenti tariffe previste dai vigenti decreti del Ministro della salute.

3. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 1, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute.