Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 137

Articoli
Indice
ARTICOLI

Articolo 17 - Organismi notificati

1. Con riferimento alla disciplina degli organismi notificati si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 35 a 50 del regolamento.

2. L’organismo notificato stabilito nel territorio italiano è tenuto a redigere i documenti indicati negli articoli 3839 del regolamento in lingua italiana.

3. Il Ministero della salute informa l’organismo notificato dell’esito della procedura di designazione e, se del caso, rilascia l’autorizzazione, tenendo conto della raccomandazione formulata dal Gruppo di coordinamento per i dispositivi medici (MDCG), secondo quanto previsto dall’articolo 39, paragrafo 9, del regolamento.

4. Il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di punto di contatto nazionale, mediante il sistema informativo NANDO notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la designazione degli organismi di valutazione della conformità.

5. Con decreto del Ministro della salute possono essere definite ulteriori modalità per lo svolgimento delle attività di designazione, monitoraggio e rivalutazione degli organismi notificati.