Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 137

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Articolo 25 - Dispositivi medici falsificati

1. Al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi sul mercato e razionalizzare le attività di segnalazione previste dall’articolo 13, paragrafo 2, e dall’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento, in materia di dispositivi falsificati, il Ministero della salute può definire termini e modalità di segnalazione.