Sono state pubblicate a ottobre le tanto attese linee guida Mdcg 2021-25 sui dispositivi medici legacy. Queste chiariscono numerose questioni rimaste in sospeso riguardo a quali articoli del regolamento applicare. Questo primo articolo chiarisce quali sono gli obblighi dei fabbricanti di legacy, per poi analizzare nel prossimo quelli in capo a importatori e distributori.
La regola generale dell’articolo 5 del Mdr è che a partire dal 26 maggio 2021 ogni dispositivo medico deve essere immesso sul mercato solo se conforme alla nuova normativa. L’articolo 120 stabilisce però una deroga consentendo a una buona parte di dispositivi (chiamati appunto “legacy”) di continuare a essere immessi sul mercato in conformità alla precedente direttiva. Più esattamente si tratta di:
Non rientrano in tale eccezione – e quindi devono rispettare il Mdr dal 26 maggio 2021 – i dispositivi di classe I che continuano ad essere di classe I in Mdr e i dispositivi su misura. Il termine del 26 maggio 2021 – stabilito dall’articolo 120 – per la redazione della Dichiarazione di Conformità deve essere inteso in termini sostanziali: cioè il fabbricante entro la data prestabilita dovrà aver espletato e terminato correttamente tutte le procedure di valutazione della conformità previste dalle Direttive. Sul punto le già citate Mcdg 2020-02 stabiliscono che “On the basis of the Declaration of Conformity and the corresponding technical documentation, the manufacturer should be able to demonstrate that the Declaration of Conformity was lawfully18 issued before 26 May 2020”
Ma fino a quando il fabbricante potrà immettere i legacy sul mercato? Quelli di Classe I (che necessiteranno del Nb in Mdr) potranno essere immessi sul mercato entro e non oltre il 26 maggio 2024 mentre quelli di Classe IIa, IIb e III potranno sfruttare la data di scadenza del Certificato di Conformità e, in ogni caso, non andare oltre la data predetta. In entrambi i casi, tuttavia, è previsto che i legacy immessi sul mercato ai sensi dell’articolo 120 Mdr non possano essere “messi a disposizione” oltre il 27 maggio 2025. Ne risulta che i distributori che solitamente si occupano della messa a disposizione dei dispositivi del fabbricante dovranno rivendere i legacy di cui dispongono entro tale termine per evitare di rimanere con i prodotti invenduti in magazzino (per un’analisi delle differenze tra “immissione sul mercato” e “messa a disposizione” si veda l’articolo pubblicato in rubrica a gennaio 2021).
Le regole di cui sopra non si applicano però alla vendita in seconda mano che potrà avvenire anche oltre il 27 maggio 2025: a questa conclusione era già pervenuta la “Compent Authorities for Medical Device” con le Camd Transition Sub Group denominate “Faq-Mdr Transitional provisions”. Nel quesito 18 infatti si esclude l’operatività del limite temporale nel caso il legacy sia pervenuto all’utilizzatore finale (ex Ospedali) e poi sia rivenduto successivamente da quest’ultimo.
I legacy potranno usufruire di un ulteriore periodo per l’immissione in commercio (comunemente chiamato “periodo transitorio”) in presenza delle seguenti condizioni:
Il MDCG 2021-25 entra proprio nello specifico di tali adempimenti e del controllo che deve effettuare l’Organismo notificato (articolo 120, comma 3, ultimo capoverso). Più esattamente le disposizioni del Mdr che il fabbricante di legacy deve comunque rispettare sono le seguenti:
Per i legacy sono invece espressamente esclusi alcuni obblighi previsti dal Mdr. In particolare:
L’esclusione della nomina della persona responsabile solleva qualche perplessità, considerando che tale nuova figura è parte attiva e sostanziale del nuovo sistema di sorveglianza post-commercializzazione e vigilanza. Ciò si desume dal “Considerando 24” che recita: “Si dovrebbe garantire che la supervisione e il controllo della fabbricazione dei dispositivi, nonché le attività di sorveglianza post-commercializzazione e di vigilanza a essi relative, siano effettuati all’interno dell’organizzazione del fabbricante da una persona responsabile del rispetto della normativa e in possesso di requisiti minimi di qualificazione”. Inoltre l’articolo 1 (paragrafo 3, lettere c-d), nell’elencare gli obblighi della “persona responsabile della normativa”, le conferisce il compito di verificare il rispetto da parte del fabbricante degli obblighi di sorveglianza post- commercializzazione e vigilanza.
Le MDGC stabiliscono poi che – nonostante non contenga nulla al riguardo – l’articolo 120 Mdr debba trovare pacifica applicazione nei confronti dei “Sistemi” e dei “kit procedurali” purché composti da dispositivi legacy (“It appears logical to apply the transition period also to systems and procedure packs consisting only of ‘legacy devices’ and for which a declaration has been drawn up in accordance with the MDD prior to 26 May 2021”).
ARTICOLO PUBBLICATO SU ABOUT PHARMA