Il MDR stabilisce che dispositivi medici devono essere oggetto di indagine clinica prima di essere immessi sul mercato. Il regolamento di modifica del MDR (oggi in discussione) allungherà i tempi di lancio dei dm Legacy (probabilmente al 2027/2028) tuttavia non è opportuno rallentare troppo la corsa verso il MDR stesso. Dalle analisi emerse in questo ultimo periodo infatti, uno degli elementi di maggior debolezza dei fascicoli presentati ai organismi notificati (Nb) per il passaggio in MDR riguarda la dimostrazione della “efficacia clinica” dei dispositivi medici. In altre parole i “dati clinici” di cui le aziende sono in possesso per dimostrare la “prestazione clinica” del dm (come definita ai sensi dell’articolo 2 lett. 52) sono spesso insufficienti. Occorre allora lavorare per raccogliere più “dati clinici”. Uno degli strumenti in questo senso è appunto lo svolgimento di indagini cliniche. Mentre il mondo pharma da più tempo svolge sperimentazioni e studi clinici, il mondo medical device comincia oggi ad avere un approccio sistematico a tale attività. Occorre allora analizzare cosa si intenda oggi con la nozione di indagine clinica e quali sono i requisiti del contratto che può essere stipulato con la struttura sanitaria che raccoglie e analizza i dati.
L’articolo 2 punto 45 del MDR stabilisce che uno studio si qualifica come “indagine clinica” ove presenti i seguenti requisiti:
Ove siano presenti tali requisiti la disciplina da applicarsi va dall’articolo 62 all’articolo 82 del MDR oltre all’articolo 16 del Dlgs 137/2022 e i decreti ministerali in via di emanazione. Al contrario le raccolte e/o analisi dei dati svolte in una struttura sanitaria o anche decentralizzata, che non presentino i requisiti di cui sopra non rientreranno nella nozione di “indagine clinica” e quindi non seguiranno il relativo iter. È il caso – solo a titolo di esempio – della raccolta/analisi di cosiddetti real world data che non seguono un protocollo clinico predefinito oppure l’implementazione di studi clinici che hanno come finalità l’analisi di aspetti diversi dalla sicurezza o prestazione del dm (come ad esempio studi che hanno la finalità di comparazione tra due dm oppure studi di HTA).
Per qualsiasi raccolta dati effettuata presso una struttura sanitaria (o anche in forma decentralizzata ma con il coinvolgimento di sanitari), occorrerà poi stipulare un apposito contratto che regoli i rapporti tra le parti. Circa i contenuti di tale contratto, di recente il Centro nazionale di Coordinamento dei Comitati Etici (CNCCE) ha pubblicato , dando indicazioni su come regolare quindi i rapporti tra i diversi soggetti coinvolti.
Nell’ambito degli studi che si qualificano come indagini cliniche di dispositivi medici si distinguono:
I modelli di contratti menzionati sono adottati dal CNCCE ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 6 della L. n. 3/2018 (cosiddetta Legge Lorenzin) e sono volti ad individuare “il contenuto minimo del contratto stipulato con il centro clinico coinvolto nella sperimentazione clinica”. Il fine è quello di “garantire l’omogeneità degli aspetti amministrativi, economici e assicurativi”.
Di conseguenza, tali schemi contrattuali sono da ritenersi vincolanti per tutti coloro che intendano svolgere indagini cliniche ex MDR su dispositivi medici dei tipi sopra menzionati. Nelle premesse dei contratti di entrambi i modelli si precisa poi la possibilità di effettuare variazioni o integrazioni, a condizione che se ne specifichino le ragioni e che non vi sia alcun contrasto con la normativa vigente in materia. In sostanza le parti hanno la possibilità di:
Nella Circolare n. 4/2022 si invita poi a segnalare tali integrazioni e/o modifiche al CNCCE per permettere un costante monitoraggio delle modifiche apportate a tali modelli contrattuali.
Dal punto di vista dei contenuti, i nuovi modelli sono redatti/aggiornati anche al fine di includere disposizioni specifiche di adeguamento al MDR. Sotto tale aspetto, si segnalano in particolare i seguenti aspetti.
Di estrema rilevanza anche l’articolo 13 del modello di contratto che è una clausola anticorruzione. Sul punto il modello richiede che lo Sponsor dichiari di aver adottato misure di vigilanza e controllo ai fini del rispetto e dell’attuazione delle previsioni del Dlgs 231 dell’8 giugno 2001, nonché, in quanto applicabili e non in contrasto con la normativa vigente in Italia, i principi del Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti, e loro successive modifiche e integrazioni. Ciò comporta che l’applicazione della legge 231/01 al settore medical device diventa, indirettamente, un obbligo.
Per quanto riguarda la scelta del foro competente, il CNCCE ha scelto di lasciare le parti libere di scegliere quale quello applicabile al contratto in essere.
Tuttavia, la Circolare numero 5/2022 contiene la raccomandazione dello stesso CNCCE di fare riferimento alla sede dello Sponsor, soprattutto nel caso di indagini cliniche multicentriche internazionali. Ciò al fine di uniformare in questi casi le norme contrattuali applicabili, indipendentemente dalle variazioni a livello locale.
CAPO 1 - Articolo 16 - Indagini cliniche
CAPO 6 - Articolo 63 - Consenso informato
CAPO 6 - Articolo 69 - Risarcimento danni
CAPO 6 - Articolo 81 - Atti di esecuzione
CAPO 1 - Articolo 2 - Definizioni