Con il decreto 20 marzo 2023 “Requisiti delle strutture idonee allo svolgimento di indagini cliniche (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 14 giugno 2023) il Ministero della Salute ha stabilito quali requisiti devono avere le strutture sanitarie presso le quali è possibile svolgere le indagini cliniche di cui all’articolo 62 par. 7 Mdr.
Tale norma stabilisce infatti che “le strutture in cui devono svolgersi l’indagine clinica sono idonee all’indagine stessa e sono analoghe a quelle in cui il dispositivo è destinato ad essere utilizzato”. Per armonizzare l’ordinamento al MDR, l’articolo 16 comma 8 del dlgs 137/2022 sancisce che il Ministero della Salute tramite apposito decreto definisca i requisiti che devono possedere le strutture sanitarie all’interno delle quali possono essere svolte le indagini cliniche. Vediamo allora quali sono tali requisiti.
In primo luogo (articolo 1 del decreto) le strutture all’interno delle quali possono essere svolte le indagini cliniche devono presentare le seguenti condizioni:
Quindi lo sponsor nella scelta del centro di indagine dovrà verificare che la struttura abbia, in generale, esperienza in materia di sperimentazioni (attenzione esperienza non solo vantata ma anche supportata da pubblicazioni scientifiche o brevetti o altro) e che, inoltre, la tipologia di dm per il quale si chiede l’indagine sia già usato nella pratica clinica di quella struttura.
A seconda poi della classe di rischio del dm la struttura deve avere caratteristiche diverse secondo la seguente modulazione.
Per tali dispositivi l’indagine può essere svolta nelle seguenti strutture:
Le strutture dalla lett. e) alla h) devono poi possedere
Quindi prima di iniziare un’indagine clinica è opportuno che lo sponsor verifichi la sussistenza tutti gli elementi sopra indicati.
Le indagini cliniche dei dm di classe I e classe IIa e IIb non invasivo possono essere svolte nelle strutture di cui sopra e anche nei:
I requisiti richiesti dal Decreto ministeriale devono poi essere attestati dal legale rappresentante della struttura, mediante apposita dichiarazione, il cui modello verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della Salute, allegando altresì la documentazione a idonea documentazione a supporto di quanto dichiarato. Ovviamente se i requisiti non sussistono si tratterà di una falsa dichiarazione, perseguibile penalmente.
Molto interessante l’articolo 3 comma 2 del Dm che stabilisce i requisiti nel caso in cui l’indagine sia svolta con l’ausilio di dispositivi digitali al di fuori della struttura presso cui è condotta: si tratta – ad esempio – dei c.d. trial decentralizzati. In questo caso la struttura che gestisce l’indagine deve garantire idonei livelli di qualità e sicurezza e, in particolare, deve porre in essere meccanismi di segnalazione e gestione di eventuali eventi avversi che possono verificarsi al di fuori della struttura. Senza dubbio il tema è più ampio, ma la rilevanza di questo richiamo sta nel fatto che tale tipologia di trial appare definitivamente accettato e sdoganato.
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CAPO 1 - Articolo 16 - Indagini cliniche