Prodotti in house

Le nuove regole europee per i dispositivi prodotti in-house

Nuovo passo avanti nel quadro legislativo che regola la realizzazione di dispositivi medici (Dm) e diagnostici in vitro (Ivd) all’interno delle strutture sanitarie. Il Medical Device Coordination Group ha infatti appena pubblicato una nuova linea guida che fornisce istruzioni più dettagliate per la corretta applicazione dell’articolo 5 comma 5 del MDR/IVDR. Questo disciplina i cosiddetti dispositivi in-house, cioè i dispositivi realizzati e utilizzati all’interno di una istituzione sanitaria per un gruppo specifico di pazienti. Partiamo allora dall’inizio per una ricostruzione completa del nuovo istituto. Da sempre le strutture sanitarie realizzano al proprio interno prodotti che possono rientrare nella nozione giuridica di Dm o Ivd: solo a titolo di esempio può essere il caso di software realizzati all’interno dell’ospedale, oppure apparecchi prodotti in uno studio odontoiatrico, oppure prodotti di stampa 3D con finalità terapeutiche etc.

Fissate regole ad hoc

Mentre le direttive non prevedevano nessuna disciplina specifica per la realizzazione di tali prodotti (rimanendo così l’attività di realizzazione del prodotto giuridicamente “assorbita” all’interno dell’erogazione della prestazione), i Regolamenti Ue 2027/745 (Dm) e 746 (Ivd) cambiano completamente prospettiva: partendo da presupposto che un Dm/Ivd realizzato in-house deve garantire lo stesso livello di sicurezza e prestazione di un Dm/Ivd immesso in commercio da un fabbricante, i regolamenti introducono una disciplina ad hoc per questa fattispecie particolare. Più precisamente ai sensi dell’articolo 5 comma 5 del MDR e dell’IVDR, l’istituzione sanitaria che realizza al proprio interno prodotti che rientrano nella nozione di Dm o Ivd non è considerata un “fabbricante” (perché non effettua una immissione sul mercato) e quindi non è sottoposta a tutte le regole del MDR e del IVD. Nonostante ciò è tenuta a rispettare i pertinenti Requisiti Generali di Sicurezza e Prestazione (allegato I MDR) e altresì a porre in essere una serie di adempimenti specifici, elencati nello stesso articolo 5 (per un approfondimento si veda il nostro precedente articolo su questa rubrica).

Il ruolo del Ministero della Salute

I decreti legislativi 137/2022 e 138/2022 di adattamento dell’ordinamento italiano al MDR eal IVDR hanno poi introdotto ai rispettivi articoli 4 la possibilità per il Ministero della Salute:

  • di richiedere qualsiasi tipo di informazione alle istituzioni sanitarie;
  • disporre ispezioni in loco, limitazioni alla fabbricazione e all’utilizzo di tali dispositivi

A gennaio 2023 è stata infine pubblicata la sopra citata MDCG 2023-2 “Guidance on the health institution exemption under Article 5(5) of Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746”. Tale linea guida da un lato scioglie alcuni dubbi interpretativi sul tema, dall’altro lascia però ancora aperti alcuni interrogativi. Vediamola in maniera più approfondita.

Definizioni ed esclusioni

Innanzitutto, possono essere fabbricati in-house tutti i Dm/Ivd che rispondano alle rispettive definizioni ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 4 MDR o 1 paragrafo 2 IVDR. Sono però esclusi dalla definizione di Dm/Ivd in-house:

  • dispositivi su misura (che dovranno quindi sempre rispettare tutti i requisiti dei regolamenti);
  • protocolli, quali procedure scritte, in formato digitale o cartaceo;
  • campioni biologici di pazienti;
  • software, sotto forma di app, che possono essere utilizzati dal paziente in autonomia, al di fuori dell’istituzione sanitaria.

Dispositivi sviluppati a fine esclusivo di ricerca

Molto interessanti le considerazioni sui Research use only (Ruo). La MDCG precisa infatti che tali prodotti, se utilizzati dalle istituzioni sanitarie ad esclusivi fini di ricerca, non sono (ovviamente) Dm/Ivd. Ciò non toglie che:

  • i prodotti Ruo possono essere utilizzati per realizzare un Dm/Ivd in-house;
  • un prodotto Ruo, se utilizzato con destinazione medica (fattispecie questa molto frequente), diventa un Dm/Ivd in-house: si dovrà quindi applicare tutta la disciplina dell’articolo 5 comma 5.

L’istituzione sanitaria e la scala industriale

Il Dm/Ivd per entrare nella disciplina dell’articolo 5 (cioè per essere un Dm/Idv in-house):

  • non deve essere trasferito ad altra entità legale, ma deve essere interamente realizzato ed utilizzato all’interno di una sola istituzione sanitaria, intesa come unica entità legale;
  • non deve essere fabbricato in scala industriale.

Circa la definizione di “istituzione sanitaria” la MDCG in questione si limita a fornire indicazioni di carattere molto generale (avendo i paesi membri sistemi sanitari diversi), affermando che:

  • da un lato è possibile che si abbia un ospedale con al suo interno più istituzioni sanitarie (diverse organizzazioni);
  • dall’altro ci possano essere più ospedali che fanno invece parte della stessa istituzione sanitaria.

Il criterio di demarcazione deve quindi essere l’unicità della entità legale, alla luce delle diverse discipline degli Stati membri. Inoltre, dagli esempi proposti, sembra di capire che quando ci si trovi di fronte a un’unica istituzione sanitaria come entità legale si debba verificare se vi sia unicità relativamente al sistema di gestione, alla strategia adottata per prestare l’assistenza sanitaria, al centro organizzativo, etc. Non è determinante, invece, l’eventuale distribuzione geografica.

In Italia è verosimile fare riferimento per il pubblico alle entità legali delle Aziende Sanitarie (siano essere territoriali o ospedaliere) e per il privato alle persone giuridiche titolari della autorizzazione sanitaria.

Cosa s’intende per “larga scala”?

Inoltre l’articolo 5 MDR/IVDR all’ultimo comma stabilisce che i Dm/Ivd in-house non possono essere realizzati su “larga scala”. Tuttavia sia il MDR che l’IVDR non stabiliscono cosa debba intendersi per “larga scala”. Per la verità neppure la MDCG chiarisce bene tale concetto stabilendo solo che la “larga scala” è la combinazione di molti fattori, tra cui, ad esempio, il volume di produzione, gli aspetti commerciali e il processo di produzione. Si precisa solo che tale concetto differisce dal quello di “mass-produced”, di cui all’articolo 2 lettera 3), ove i mass-produced sono indicati come i Dm fabbricati in serie mediante processi di fabbricazione industriale conformemente alle prescrizioni scritte di qualsiasi persona autorizzata. Il concetto di mass-produced è meglio chiarito nella IMDRF/PMD WG/N49:2018. Questa stabilisce che si tratti di un Dm basato su dimensioni/disegni standardizzati, non progettato per un particolare individuo ma realizzato in un ciclo di produzione continuo o lotto omogeneo).

La giustificazione

La parte più interessante riguarda senza dubbio l’obbligo di giustificazione. L’articolo 5 MDR IVDR comma 5 lett. c) stabilisce infatti che “l’istituzione sanitaria giustifichi nella sua documentazione il fatto che le esigenze specifiche del gruppo di pazienti destinatario non possono essere soddisfatte o non possono essere soddisfatte con risultati del livello adeguato da un dispositivo equivalente disponibile sul mercato”. In sostanza la decisione di produrre internamente non è libera, ma deve essere “giustificata” in ragione del fatto che le esigenze del gruppo di pazienti per i quali si produce il Dm/Ivd in-house non possono essere soddisfatte con prodotti “equivalenti” già disponibili sul mercato. Occorre quindi che l’istituzione sanitaria conduca approfondite indagini sul punto per redigere idonea giustificazione: in merito la MDCG consiglia che il relativo metodo e procedimento vengano documentati nel sistema di gestione della qualità dell’istituzione. Tale indagine deve essere svolta esclusivamente in relazione a Dm/Ivd a disposizione nello Stato Membro dell’istituzione sanitaria: pertanto, se un Dm/Ivd da considerarsi equivalente viene commercializzato esclusivamente in un diverso Stato membro, ciò non sarà di ostacolo per la creazione del DM in-house.

Aspettando Eudamed

In relazione a tale indagine la banca dati Eudamed sarà sicuramente la principale fonte di informazioni, ma ciò non toglie che l’istituzione sanitaria abbia il compito di ricercare attivamente l’eventuale esistenza di Dm equivalenti, anche ad esempio attraverso conferenze, informazioni ricevute da altri fabbricanti o distributori. Tenuto conto che Eudamed al momento non è pienamente attiva e l’iscrizione è ancora facoltativa, lo strumento per tale indagine potrà essere la Banca Dati del Ministero della Salute, che può oggi rappresentare la privilegiata fonte di informazione per la verifica dell’esistenza di Dm equivalenti. Infine, la MDCG stabilisce che valutazione della presenza sul mercato di Dm/Ivd equivalenti deve essere effettuata dall’istituzione sanitaria al momento della fabbricazione del dispositivo e deve essere altresì aggiornata periodicamente nel tempo: se infatti, in un momento successivo, dovessero rendersi disponibili sul mercato prodotti equivalenti a Dm/Ivd in-house l’istituzione sanitaria dovrà darne atto nella propria documentazione e pianificare una transizione verso l’utilizzo del dispositivo marcato presente sul mercato. Per la nozione di “equivalenza” occorre poi fare riferimento alle caratteristiche tecniche biologiche e cliniche di cui all’Allegato XIV.3 del MDR.

L’applicabilità e i tempi

L’articolo 5 comma 5 del MDR è già pienamente applicabile. È pertanto già obbligatorio per le istituzioni sanitarie realizzare Dm in-house che devono rispettarne le previsioni. Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 5 comma 5 IVDR si applicheranno le tempistiche seguenti:

  • dal 26 maggio 2022, tutto l’articolo 5 comma 5 IVDR esclusi i punti b) e i);
  • dal 26 maggio 2024, verrà escluso il solo punto d);
  • dal 26 maggio 2028, dovrà applicarsi l’articolo 5 comma 5 interamente.

Articolo pubblicato su AboutPharma

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