Dopo l’estensione del periodo transitorio per i Legacy Device grazie al Reg. Ue 2023/607, adesso è il momento di gestire operativamente questa possibilità.
Come abbiamo già avuto modo di approfondire nei precedenti articoli, l’estensione dei Certificati Ce è automatica per quelli non scaduti alla data del 23 marzo 2023 (pubblicazione in Guce del reg. Ue 607), mentre è sottoposta ad alcune condizioni per quelli scaduti (firma dell’accordo con il Nb per il passaggio in Mdr o autorizzazione ex art. 59 o 97 Mdr).
Esteso poi il Certificato Ce il “nuovo” articolo 120 stabilisce cinque condizioni di fatto che devono essere rispettate per continuare a immettere sul mercato (per un approfondimento si veda il nostro precedente articolo).
Nello stesso mese, la Commissione europea ha pubblicato un documento denominato “Q&A on practical aspects related to the implementation of regulation (Eu) 2023/607 amending Regulations (Eu) 2017/745 and (Eu) 2017/746 as regards the transitional provisions for certain medical devices and in vitro diagnostic medical devices”.
In tale documento, si afferma che il fabbricante può dimostrare che il proprio dispositivo medico rispetta le condizioni dell’art. 120 in due modi:
A maggio 2023, dunque, il team notified body (associazione europea degli organismi notificati) ha pubblicato un template di “Notified body confirmation letter”.
Il template nasce ovviamente per gli organismi notificati a cui è richiesta la confirmation letter, ma senza dubbio è un ottimo modello da seguire anche in tutti i casi in cui il fabbricante decida di utilizzare una autodichiarazione.
Per essere più precisi: chi lavora con la pubblica amministrazione deve avere la confirmation letter perché la richiede la stazione appaltante (sia a gara già aggiudicata che per le gare nuove), mentre chi lavora con il privato ha più ampi margini operativi: infatti molte strutture private si “accontentano” della autodichiarazione del fabbricante.
Ciò non toglie che comunque l’autodichiarazione deve essere completa e che quindi il modello pubblicato sul sito del Nb Team è un perfetto spunto per il fabbricante che deve redigere la propria autodichiarazione.
In primo luogo il modello contiene innanzitutto due tabelle riepilogative relative ai dispositivi legacy per i quali si intende utilizzare il periodo transitorio.
Più esattamente devono essere elencati i dispositivi medici certificati ex direttiva 93/42/Cee, per cui
Ciò che differenzia le due categorie è chi svolge la sorveglianza post commercializzazione.
L’articolo 120 comma 3 sexies stabilisce infatti che fino al 24 settembre 2024 la sorveglianza post commercializzazione può essere effettuata o dal Nb che aveva rilasciato il certificato Ce in Mdd oppure dal “nuovo” Nb (nel caso sia stato cambiato) con cui è stato firmato l’accordo per il rilascio del certificato in Mdr.
Ovviamente dopo il settembre 2024 la sorveglianza post commercializzazione deve essere svolta dal Nb del certificato in Mdr.
Tralasciando in questa sede la complessità di questo passaggio e tornando il template, lo stesso prevede che
Chiaro che chi sceglie l’autodichiarazione dovrà indicare con esattezza – dividendo in due tabelle – i relativi Nb (se diversi) che svolgono la sorveglianza post commercializzazione con l’elenco dei relativi dm.
Nel modello del team Nb si dichiara inoltre la sottoscrizione dell’accordo tra fabbricante e Nb per i dispositivi medici il cui certificato ex direttiva 93/42/Cee sia scaduto tra il 26 maggio 2021 e il 20 marzo 2023 (senza essere stato ritirato dall’Organismo che lo aveva emesso).
In particolare, con la sottoscrizione del modello, l’organismo notificato certifica anche che è stata rispettata una delle altre due condizioni (alternative) richieste dal comma 2 dell’articolo 120 Mdr per l’estensione della validità del certificato Ce di tali prodotti:
In tale modo, per l’immissione in commercio di tali prodotti il fabbricante potrà fornire un unico documento per la prova dei requisiti relativi a
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