Regolamento 2017/746 (IVDR)

Considerando 36

(36) Il commercio parallelo di prodotti già immessi sul mercato è una forma legittima di commercio nel mercato interno sulla base dell’articolo 34 TFUE, fatte salve le restrizioni derivanti dall’esigenza di proteggere la salute e la sicurezza e di tutelare i diritti di proprietà intellettuale di cui all’articolo 36 TFUE. L’applicazione del principio del commercio parallelo è tuttavia soggetta a interpretazioni diverse negli Stati membri. Occorre pertanto che il presente regolamento ne precisi le condizioni, in particolare le prescrizioni in materia di rietichettatura e riconfezionamento, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia in altri settori pertinenti e delle buone pratiche esistenti nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro.