Regolamento 2017/746 (IVDR)

Considerando 51

(51) In considerazione, particolarmente, della responsabilità degli Stati membri per l’organizzazione e la prestazione di servizi sanitari e assistenza medica, essi dovrebbero poter imporre requisiti supplementari agli organismi notificati designati ai fini della valutazione della conformità dei dispositivi e stabiliti nel loro territorio, per quanto riguarda aspetti non disciplinati dal presente regolamento. I requisiti supplementari eventualmente imposti non dovrebbero pregiudicare una normativa orizzontale dell’Unione più specifica in materia di organismi notificati e di parità di trattamento degli organismi notificati.