Regolamento 2017/746 (IVDR)

Considerando 88

(88) Benché il presente regolamento non debba pregiudicare il diritto degli Stati membri di riscuotere tariffe in relazione ad attività esercitate a livello nazionale, è opportuno che gli Stati membri, al fine di garantire trasparenza, informino la Commissione e gli altri Stati membri prima di decidere dell’entità e della struttura di tali tariffe. Per garantire ulteriore trasparenza la struttura e l’ammontare delle tariffe dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico su richiesta.