Regolamento 2017/746 (IVDR)

Considerando 68

(68) È opportuno predisporre un sistema elettronico a livello dell’Unione che permetta di registrare e comunicare in una banca dati accessibile al pubblico tutti gli studi interventistici relativi alle prestazioni cliniche e altri studi delle prestazioni che comportino rischi per i soggetti dello studio. Per tutelare il diritto alla protezione dei dati personali, sancito dall’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), nel sistema elettronico non dovrebbe essere registrato alcun dato personale dei soggetti che partecipano a studi delle prestazioni. Affinché siano garantite sinergie con il settore della sperimentazione clinica dei medicinali, il sistema elettronico sugli studi delle prestazioni dei dispositivi dovrebbe essere interoperabile con la futura banca dati UE relativa alla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano.