All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1223/2009 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può adottare le misure necessarie a stabilire se un determinato prodotto o gruppo di prodotti rientri o meno nella definizione di “prodotto cosmetico”. Tali misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2.»