Regolamento UE 2017/745 (MDR)

Articoli
CAPO V

Articolo 58 - Cambio volontario di organismo notificato

1.  Nel caso in cui un fabbricante risolva il suo contratto con un organismo notificato e stipuli un contratto con un altro organismo notificato per la valutazione della conformità dello stesso dispositivo, le modalità dettagliate di cambio di organismo notificato sono chiaramente definite in un accordo tra il fabbricante, il nuovo organismo notificato e, se possibile, l'organismo notificato uscente. Tale accordo riguarda almeno i seguenti aspetti:

a) la data a partire dalla quale i certificati dell'organismo uscente non sono più validi;

b) la data fino alla quale il numero di identificazione dell'organismo notificato uscente può essere indicato nelle informazioni fornite dal fabbricante, compreso il materiale promozionale;

c) il trasferimento dei documenti, compresi gli aspetti relativi alla riservatezza e i diritti di proprietà;

d) la data dopo la quale sono assegnati al nuovo organismo notificato i compiti di valutazione della conformità dell'organismo notificato uscente;

e) l'ultimo numero di serie o numero del lotto per il quale è responsabile l'organismo notificato uscente.

2.  L'organismo notificato uscente ritira i certificati rilasciati per i dispositivi in questione alla data in cui sono divenuti invalidi.