1. Dopo aver consultato l'MDCG, la Commissione predispone e gestisce un sistema elettronico per la raccolta e il trattamento delle seguenti informazioni:
a) l'elenco delle controllate di cui all'articolo 37, paragrafo 3;
b) l'elenco degli esperti di cui all'articolo 40, paragrafo 2;
c) le informazioni concernenti la notifica di cui all'articolo 42, paragrafo 10, e le notifiche modificate di cui all'articolo 46, paragrafo 2;
d) l'elenco degli organismi notificati di cui all'articolo 43, paragrafo 2;
e) la sintesi del rapporto di cui all'articolo 44, paragrafo 12;
f) le comunicazioni delle valutazioni della conformità e dei certificati di cui all'articolo 54, paragrafo 3, e all'articolo 55, paragrafo 1;
g) il ritiro o i rifiuti delle domande di certificazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, e all'allegato VII, punto 4.3;
h) le informazioni sui certificati di cui all'articolo 56, paragrafo 5;
i) la sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica di cui all'articolo 32.
2. Le informazioni raccolte e trattate dal sistema elettronico sono accessibili alle autorità competenti degli Stati membri, alla Commissione, se del caso agli organismi notificati e, ove stabilito dal presente regolamento o dal regolamento (UE) 2017/746, al pubblico.