Regolamento UE 2017/745 (MDR)

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CAPO V

Articolo 57 - Sistema elettronico per gli organismi notificati e i certificati di conformità

1.  Dopo aver consultato l'MDCG, la Commissione predispone e gestisce un sistema elettronico per la raccolta e il trattamento delle seguenti informazioni:

a) l'elenco delle controllate di cui all'articolo 37, paragrafo 3;

b) l'elenco degli esperti di cui all'articolo 40, paragrafo 2;

c) le informazioni concernenti la notifica di cui all'articolo 42, paragrafo 10, e le notifiche modificate di cui all'articolo 46, paragrafo 2;

d) l'elenco degli organismi notificati di cui all'articolo 43, paragrafo 2;

e) la sintesi del rapporto di cui all'articolo 44, paragrafo 12;

f) le comunicazioni delle valutazioni della conformità e dei certificati di cui all'articolo 54, paragrafo 3, e all'articolo 55, paragrafo 1;

g) il ritiro o i rifiuti delle domande di certificazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, e all'allegato VII, punto 4.3;

h) le informazioni sui certificati di cui all'articolo 56, paragrafo 5;

i) la sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica di cui all'articolo 32.

2.  Le informazioni raccolte e trattate dal sistema elettronico sono accessibili alle autorità competenti degli Stati membri, alla Commissione, se del caso agli organismi notificati e, ove stabilito dal presente regolamento o dal regolamento (UE) 2017/746, al pubblico.