1. Ogni Stato membro che intenda designare o abbia designato un organismo di valutazione della conformità come organismo notificato, incaricato di svolgere attività di valutazione della conformità a norma del presente regolamento, nomina un’autorità («autorità responsabile degli organismi notificati») che può comprendere entità distinte ai sensi della normativa nazionale, responsabili per l’elaborazione e l’espletamento delle procedure necessarie ai fini della valutazione, designazione e notifica degli organismi di valutazione della conformità e per la sorveglianza degli organismi notificati, compresi i loro subcontraenti e le loro controllate.
2. L’autorità responsabile degli organismi notificati è costituita, organizzata e gestita in modo tale da salvaguardare l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività e da evitare conflitti d’interesse con gli organismi di valutazione della conformità.
3. L’autorità responsabile degli organismi notificati è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla designazione o alla notifica sia presa da persone diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione.
4. L’autorità responsabile degli organismi notificati non svolge alcuna attività che sia svolta dagli organismi notificati su base commerciale o concorrenziale.
5. L’autorità responsabile degli organismi notificati garantisce gli aspetti di riservatezza delle informazioni ottenute. Scambia tuttavia informazioni sugli organismi notificati con gli altri Stati membri, con la Commissione e, se richiesto, con altre autorità di regolamentazione.
6. L’autorità responsabile degli organismi notificati dispone in maniera permanente di personale competente per eseguire in maniera adeguata i suoi compiti.
Se l’autorità responsabile degli organismi notificati è un’autorità diversa dall’autorità nazionale competente per i dispositivi medico-diagnostici in vitro, essa garantisce che l’autorità nazionale competente per i dispositivi medico-diagnostici in vitro sia consultata sulle questioni pertinenti.
7. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili informazioni generali sulle loro disposizioni relative alla valutazione, della designazione e della notifica degli organismi di valutazione della conformità e per la sorveglianza degli organismi notificati, nonché sulle modifiche che hanno un impatto significativo su tali compiti.
8. L’autorità responsabile degli organismi notificati partecipa alle attività di valutazione inter pares di cui all’articolo 44.