1. I certificati rilasciati dagli organismi notificati a norma degli allegati IX, X e XI sono redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione scelta dallo Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato oppure in una lingua ufficiale dell’Unione accettata dall’organismo notificato. Il contenuto minimo dei certificati è indicato nell’allegato XII.
2. I certificati sono validi per il periodo in essi indicato, che non può superare cinque anni. Su domanda del fabbricante, la validità del certificato può essere prorogata per ulteriori periodi, ciascuno non superiore a cinque anni, sulla base di una nuova valutazione secondo le procedure di valutazione della conformità applicabili. Ogni integrazione del certificato rimane valida finché è valido il certificato cui si riferisce.
3. Gli organismi notificati possono imporre limitazioni alla destinazione d’uso di un dispositivo a taluni gruppi di pazienti o utilizzatori o imporre ai fabbricanti di avviare specifici studi PMPF conformemente all’allegato XIII, parte B.
4. Qualora constati che il fabbricante non rispetta più le prescrizioni del presente regolamento, l’organismo notificato, tenendo conto del principio di proporzionalità, sospende o ritira il certificato rilasciato o impone una restrizione, a meno che la conformità alle prescrizioni sia garantita mediante opportune azioni correttive adottate dal fabbricante entro un congruo termine stabilito dall’organismo notificato. L’organismo notificato motiva la propria decisione.
5. L’organismo notificato introduce nel sistema elettronico di cui all’articolo 52 le informazioni riguardanti i certificati rilasciati, comprese le modifiche e le integrazioni, nonché i certificati sospesi, resi nuovamente validi, ritirati o rifiutati e le limitazioni imposte sui certificati. Il pubblico ha accesso a queste informazioni.
6. Alla luce del progresso tecnico alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 108 per modificare il contenuto minimo dei certificati di cui all’allegato XII.