Regolamento 2017/746 (IVDR)

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CAPO VI

Articolo 72 - Misure correttive che gli Stati membri devono prendere e scambio di informazioni tra Stati membri in merito a studi delle prestazioni

1. Se uno Stato membro in cui è in corso o deve essere condotto uno studio delle prestazioni ha motivo di ritenere che le prescrizioni stabilite nel presente regolamento non siano rispettate, può adottare almeno le seguenti misure per il suo territorio:
a) revocare l’autorizzazione per lo studio delle prestazioni;
b) sospendere o concludere lo studio delle prestazioni;
c) imporre allo sponsor di modificare qualsiasi aspetto dello studio delle prestazioni.

2. Prima di adottare una delle misure di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato chiede il parere dello sponsor o dello sperimentatore o di entrambi, a meno che non sia richiesta un’azione immediata. Tale parere è reso entro sette giorni.

3. Qualora uno Stato membro abbia adottato una misura di cui al paragrafo 1 del presente articolo o abbia rifiutato uno studio delle prestazioni, o sia stato informato dallo sponsor della conclusione anticipata di uno studio delle prestazioni per motivi di sicurezza, tale Stato membro comunica la decisione corrispondente e i relativi motivi a tutti gli Stati membri e alla Commissione mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 69.

4. Qualora una domanda sia ritirata dallo sponsor prima della decisione adottata da uno Stato membro, l’informazione è messa a disposizione di tutti gli Stati membri e la Commissione, mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 69.