1. In seguito alla segnalazione di un incidente grave, ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, il fabbricante provvede senza indugio a svolgere le indagini necessarie in relazione all’incidente grave e ai dispositivi in questione. Ciò comprende una valutazione del rischio dell’incidente e un’azione correttiva di sicurezza tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo, a seconda dei casi.
Il fabbricante coopera con le autorità competenti e, se del caso, con l’organismo notificato interessato nel corso delle indagini di cui al primo comma e non svolge alcuna indagine che consista in un’alterazione del dispositivo o di un campione del lotto di cui trattasi in un modo tale da pregiudicare qualsiasi successiva valutazione delle cause dell’incidente se non ha prima informato di tale azione le autorità competenti.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni portate a loro conoscenza a norma dell’articolo 82, relative a un incidente grave verificatosi nel loro territorio o a un’azione correttiva di sicurezza ivi intrapresa o prevista, siano valutate centralmente a livello nazionale dalla loro autorità competente, ove possibile assieme al fabbricante e, se del caso, all’organismo notificato interessato.
3. Nel contesto della valutazione di cui al paragrafo 2, l’autorità competente valuta i rischi derivanti dall’incidente grave segnalato e le eventuali azioni correttive di sicurezza, tenendo conto della protezione della salute pubblica e di criteri quali le cause, l’individuabilità e la probabilità di reiterazione del problema, la frequenza d’uso del dispositivo, la probabilità del verificarsi di un danno diretto o indiretto e la sua gravità, il beneficio clinico del dispositivo, gli utilizzatori previsti e potenziali e la popolazione interessata. L’autorità competente valuta altresì l’adeguatezza dell’azione correttiva di sicurezza prevista o intrapresa dal fabbricante nonché la necessità e la natura di qualsiasi altra azione correttiva, in particolare tenendo conto del principio della sicurezza intrinseca di cui all’allegato I.
Su richiesta dell’autorità competente, i fabbricanti forniscono tutti i documenti necessari per la valutazione del rischio.
4. L’autorità competente assicura il monitoraggio dell’indagine sull’incidente grave effettuata dal fabbricante. Ove necessario, l’autorità competente può intervenire nell’indagine di un fabbricante o avviare un’indagine indipendente.
5. Il fabbricante presenta all’autorità competente una relazione finale in cui espone le proprie conclusioni sull’indagine mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 87. La relazione presenta le conclusioni e, se del caso, indica le azioni correttive da adottare.
6. Nel caso dei test diagnostici di accompagnamento, l’autorità valutatrice competente o l’autorità competente di cui al paragrafo 9 del presente articolo, a seconda che l’autorità competente pertinente dello Stato membro che ha autorizzato i medicinali o l’EMA sia stata consultata dall’organismo notificato a norma delle procedure di cui all’allegato IX, punto 5.2 e all’allegato X, punto 3.11, informa tale autorità nazionale competente o l’EMA, come opportuno.
7. Dopo aver effettuato la valutazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità valutatrice competente informa quanto prima, tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 87, le altre autorità competenti circa l’azione correttiva intrapresa o prevista dal fabbricante o richiesta a quest’ultimo per ridurre al minimo il rischio di reiterazione dell’incidente grave, compresi le informazioni sugli incidenti gravi di riferimento e l’esito della sua valutazione.
8. Il fabbricante provvede affinché le informazioni relative all’azione correttiva di sicurezza adottata siano portate senza indugio all’attenzione degli utilizzatori del dispositivo in questione mediante un avviso di sicurezza. L’avviso di sicurezza è pubblicato in una lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali determinata dallo Stato membro in cui l’azione correttiva di sicurezza è adottata. Salvo in casi di urgenza, il contenuto della bozza di avviso di sicurezza è trasmesso all’autorità valutatrice competente o, nei casi di cui al paragrafo 9, all’autorità competente coordinatrice per consentire a tali autorità di formulare osservazioni. A meno che un’eccezione non sia debitamente motivata dalla situazione di un singolo Stato membro, il contenuto dell’avviso di sicurezza è uniforme in tutti gli Stati membri.
L’avviso di sicurezza consente la corretta identificazione del dispositivo o dei dispositivi interessati, comprendendo in particolare l’UDI pertinente, e la corretta identificazione, in particolare includendo, se già emesso, il numero di registrazione unico del fabbricante che ha intrapreso l’azione correttiva di sicurezza. L’avviso di sicurezza precisa in modo chiaro, e senza sottovalutare il livello di rischio, i motivi dell’azione correttiva di sicurezza con riferimento al cattivo funzionamento del dispositivo e ai rischi associati per i pazienti, gli utilizzatori, o altre persone e indica chiaramente tutte le misure che gli utilizzatori devono adottare.
Il fabbricante introduce l’avviso di sicurezza nel sistema elettronico di cui all’articolo 87, attraverso il quale tale avviso è accessibile al pubblico.
9. Le autorità competenti partecipano attivamente a una procedura finalizzata a coordinare le loro valutazioni di cui al paragrafo 3 nei seguenti casi:
a) quando in più Stati membri destano preoccupazione un particolare incidente grave o un gruppo di incidenti gravi, connessi con lo stesso dispositivo o tipologia di dispositivo dello stesso fabbricante;
b) quando è messa in dubbio l’adeguatezza di un’azione correttiva di sicurezza proposta da un fabbricante in più di uno Stato membro.
Tale procedura coordinata riguarda i seguenti casi:
— la designazione di un’autorità competente coordinatrice caso per caso, ove necessario,
— la definizione del processo di valutazione coordinato, compresi i compiti e le responsabilità dell’autorità competente coordinatrice e la partecipazione a tale processo delle altre autorità competenti.
Salvo altrimenti convenuto tra le autorità competenti, l’autorità competente coordinatrice è l’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il fabbricante.
L’autorità competente coordinatrice, mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 87, informa il fabbricante, le altre autorità competenti e la Commissione di aver assunto il ruolo di autorità coordinatrice.
10. La designazione di un’autorità competente coordinatrice lascia impregiudicati i diritti delle altre autorità competenti di effettuare la propria valutazione e di adottare misure conformemente al presente regolamento, al fine di garantire la protezione della salute pubblica e della sicurezza dei pazienti. L’autorità competente coordinatrice e la Commissione sono informate dell’esito di tale valutazione e dell’adozione di eventuali misure.
11. La Commissione fornisce all’autorità competente coordinatrice un supporto amministrativo per l’espletamento dei compiti di cui al presente capo.