Regolamento 2017/746 (IVDR)

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CAPO VI

Articolo 77 - Atti di esecuzione

La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le modalità dettagliate e gli aspetti procedurali necessari per l’attuazione del presente capo per quanto riguarda:
a) moduli elettronici uniformi relativi alle domande di studi delle prestazioni e alla loro valutazione di cui agli articoli 66 e 74, tenuto conto delle categorie o dei gruppi di dispositivi specifici;
b) il funzionamento del sistema elettronico di cui all’articolo 69;
c) moduli elettronici uniformi relativi alla notifica degli studi PMPF di cui all’articolo 70, paragrafo 1, e delle modifiche sostanziali di cui all’articolo 71;
d) lo scambio di informazioni tra Stati membri di cui all’articolo 72;
e) moduli elettronici uniformi relativi alla segnalazione degli eventi avversi gravi e dei difetti dei dispositivi di cui all’articolo 76;
f) i termini di notifica degli eventi avversi gravi e dei difetti dei dispositivi, commisurati alla gravità dell’evento da segnalare, a norma dell’articolo 76;
g) l’applicazione uniforme delle prescrizioni relative alle evidenze/dati clinici necessari per dimostrare la conformità con i requisiti generali di sicurezza e prestazione stabiliti nell’allegato I.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.