1. Se, dopo aver effettuato una valutazione a norma dell’articolo 89, le autorità competenti constatano che il dispositivo presenta un rischio inaccettabile per la salute o la sicurezza di pazienti, utilizzatori o altre persone o per altri aspetti della protezione della salute pubblica, chiedono immediatamente al fabbricante dei dispositivi in questione, ai sui mandatari e a tutti gli altri operatori economici interessati di intraprendere tutte le azioni correttive adeguate e debitamente giustificate per rendere il dispositivo conforme alle prescrizioni del presente regolamento che riguardano il rischio presentato dal dispositivo e, in modo commisurato alla natura del rischio, limitare la messa a disposizione del dispositivo sul mercato, subordinare tale messa a disposizione a prescrizioni specifiche, ritirare il dispositivo dal mercato o richiamarlo entro un periodo di tempo ragionevole, chiaramente definito e comunicato al pertinente operatore economico.
2. Le autorità competenti notificano immediatamente alla Commissione, agli altri Stati membri e, laddove sia stato rilasciato un certificato per il dispositivo in questione conformemente all’articolo 51, all’organismo notificato che ha rilasciato tale certificato, tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 95, i risultati della valutazione e le azioni che hanno chiesto di intraprendere agli operatori economici.
3. Gli operatori economici di cui al paragrafo 1 assicurano immediatamente che siano intraprese in tutta l’Unione, tutte le azioni correttive opportune nei confronti di tutti i dispositivi interessati che hanno messo a disposizione sul mercato.
4. Se l’operatore economico di cui al primo comma non intraprende opportune azioni correttive entro il periodo di cui al paragrafo 1, le autorità competenti adottano adeguate misure per vietare o limitare la messa a disposizione del dispositivo sul mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o richiamarlo.
Le autorità competenti notificano quanto prima tali misure alla Commissione, agli altri Stati membri e all’organismo notificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 95.
5. La notifica di cui al paragrafo 4 comprende tutte le informazioni disponibili, soprattutto i dati necessari a identificare e rintracciare il dispositivo non conforme, la sua origine, la natura e i motivi della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti avanzati dall’operatore economico interessato.
6. Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura comunicano quanto prima alla Commissione e agli altri Stati membri, mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 95, qualsiasi informazione supplementare rilevante a loro disposizione riguardante la non conformità del dispositivo interessato e le misure adottate in relazione a tale dispositivo.
In caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri delle loro obiezioni mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 95.
7. Se entro due mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 4, uno Stato membro o la Commissione non solleva obiezioni riguardo eventuali misure prese da uno Stato membro, tali misure sono ritenute giustificate. In tal caso, tutti gli Stati membri garantiscono che siano adottate quanto prima le corrispondenti misure restrittive o proibitive appropriate, in relazione al dispositivo in questione, compreso il ritiro, il richiamo o la limitazione della disponibilità del dispositivo sul loro mercato nazionale.