1. Quando deve essere effettuato uno studio delle prestazioni al fine di valutare ulteriormente, nell’ambito della sua destinazione d’uso, un dispositivo che reca già la marcatura CE a norma dell’articolo 18, paragrafo 1 («studio PMPF»), e ove lo studio delle prestazioni preveda di sottoporre i soggetti a procedure supplementari rispetto a quelle eseguite in condizioni normali di utilizzazione del dispositivo e tali procedure supplementari siano invasive o gravose, lo sponsor informa gli Stati membri interessati almeno 30 giorni prima del suo inizio tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 69. Lo sponsor include la documentazione di cui all’allegato XIII, parte A, punto 2, e all’allegato XIV. Si applicano agli studi PMPF le disposizioni dell’articolo 58, paragrafo 5, degli articoli 71, 72, 73 e dell’articolo 76, paragrafi 5 e 6, nonché le pertinenti disposizioni degli allegati XIII e XIV.
2. Quando deve essere condotto uno studio delle prestazioni per valutare, al di fuori dell’ambito della sua destinazione d’uso, un dispositivo che reca già la marcatura CE conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, si applicano gli articoli da 58 a 77.