Regolamento 2017/746 (IVDR)

Articoli
Indice
CAPO IV

Articolo 37 - Requisiti linguistici

Tutti i documenti richiesti ai sensi degli articoli 3435 sono redatti nella o nelle lingue determinate dallo Stato membro interessato.

Nell’applicazione del primo comma, gli Stati membri fanno in modo di accettare e utilizzare un linguaggio comunemente compreso in campo medico, per la totalità o parte della documentazione in questione.

La Commissione fornisce le traduzioni della documentazione di cui agli articoli 34 e 35, o parti di essa, in una lingua ufficiale dell’Unione, in modo che i documenti possano essere facilmente compresi dal gruppo di valutazione congiunta nominato a norma dell’articolo 35, paragrafo 3.

Documenti collegati

Accedi o registrati per visualizzare il contenuto di questa sezione.