Regolamento 2017/746 (IVDR)

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CAPO III

Articolo 28 - Registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori

1. Prima dell’immissione sul mercato di un dispositivo, i fabbricanti, i mandatari e gli importatori per registrarsi trasmettono al sistema elettronico di cui all’articolo 27 le informazioni di cui all’allegato VI, parte A, punto 1, a condizione che non si siano già registrati a norma del presente articolo. Quando la procedura di valutazione della conformità richiede l’intervento di un organismo notificato a norma dell’articolo 48, le informazioni di cui all’allegato VI, parte A, punto 1, sono fornite al sistema elettronico prima della richiesta all’organismo notificato.

2. L’autorità competente, dopo aver verificato i dati introdotti a norma del paragrafo 1, ottiene dal sistema elettronico di cui all’articolo 27 un numero di registrazione unico e lo rilascia al fabbricante, al mandatario o all’importatore.

3. Il fabbricante inserisce detto numero di registrazione unico nella sua domanda rivolta all’organismo notificato per una valutazione della conformità e per l’accesso a Eudamed allo scopo di adempiere ai suoi obblighi a norma dell’articolo 26.

4. Nel caso di un cambiamento intervenuto in relazione alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’operatore economico, entro una settimana, aggiorna i dati nel sistema elettronico di cui all’articolo 27.

5. Entro un anno dalla presentazione delle informazioni conformemente al paragrafo 1, e successivamente ogni due anni, l’operatore economico conferma l’esattezza dei dati. In assenza di conferma entro sei mesi da tali termini, ogni Stato membro può adottare misure correttive adeguate sul suo territorio fino a quando l’operatore economico non soddisfi tale obbligo.

6. Fatta salva la responsabilità dell’operatore economico per i dati, l’autorità competente verifica i dati confermati di cui all’allegato VI, parte A, punto 1.

7. I dati introdotti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo nel sistema elettronico di cui all’articolo 27 sono accessibili al pubblico.

8. L’autorità competente può usare i dati per imporre una tassa al fabbricante, al mandatario o all’importatore, a norma dell’articolo 104.

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