Regolamento 2017/746 (IVDR)

Articoli
Indice
CAPO II

Articolo 5 - Immissione sul mercato e messa in servizio

1.Un dispositivo può essere immesso sul mercato o messo in servizio solo se è conforme al presente regolamento qualora sia debitamente fornito e correttamente installato, oggetto di un’adeguata manutenzione e utilizzato conformemente alla sua destinazione d’uso.

2.Un dispositivo deve soddisfare i requisiti generali di sicurezza e prestazione di cui all’allegato I a esso applicabili, tenuto conto della sua destinazione d’uso.

3.La dimostrazione della conformità ai requisiti generali di sicurezza e prestazione comprende una valutazione delle prestazioni a norma dell’articolo 56.

4.I dispositivi fabbricati e utilizzati all’interno di istituzioni sanitarie, a eccezione dei dispositivi destinati agli studi delle prestazioni, sono considerati messi in servizio.

5.A eccezione dei pertinenti requisiti generali di sicurezza e prestazione di cui all’allegato I, le prescrizioni del presente regolamento non si applicano ai dispositivi fabbricati e utilizzati esclusivamente in istituzioni sanitarie stabilite nell’Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i dispositivi non siano trasferiti a un’altra persona giuridica;
b) la fabbricazione e l’utilizzo dei dispositivi avvengano secondo sistemi adeguati di gestione della qualità;
c) il laboratorio dell’istituzione sanitaria sia conforme alla norma EN ISO 15189 o, se del caso, le disposizioni nazionali, comprese le disposizioni nazionali in materia di accreditamento;
d) l’istituzione sanitaria giustifichi nella sua documentazione il fatto che le esigenze specifiche del gruppo di pazienti destinatario non possono essere soddisfatte o non possono essere soddisfatte con risultati del livello adeguato da un dispositivo equivalente disponibile sul mercato;
e) l’istituzione sanitaria fornisca su richiesta alla propria autorità competente informazioni in merito all’uso di tali dispositivi che comprendano una giustificazione della loro fabbricazione, modifica e utilizzo;
f) l’istituzione sanitaria rediga una dichiarazione, che mette a disposizione del pubblico, comprendente:
i) il nome e l’indirizzo dell’istituzione sanitaria in cui i dispositivi sono fabbricati;
ii) le informazioni necessarie per identificare i dispositivi;
iii) una dichiarazione che i dispositivi soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione di cui all’allegato I del presente regolamento e, se del caso, informazioni sui requisiti che non sono pienamente soddisfatti, con una giustificazione motivata;
g) per quanto riguarda i dispositivi della classe D, secondo le regole di cui all’allegato VIII, l’istituzione sanitaria compili una documentazione che consenta di conoscere il sito di fabbricazione, il processo di fabbricazione, i dati di progettazione e di prestazione dei dispositivi, compresa la destinazione d’uso, in maniera sufficientemente dettagliata affinché l’autorità competente possa accertare il rispetto dei requisiti generali di sicurezza e prestazione di cui all’allegato I del presente regolamento; gli Stati membri possono applicare tale disposizione anche ai dispositivi delle classi A, B o C secondo le regole di cui all’allegato VIII;
h) l’istituzione sanitaria adotti tutte le misure necessarie per garantire che tutti i dispositivi siano fabbricati in conformità della documentazione di cui alla lettera g); e
i) l’istituzione sanitaria valuti l’esperienza acquisita mediante l’utilizzazione clinica dei dispositivi e adotti tutte le azioni correttive necessarie.

Gli Stati membri possono richiedere che tali istituzioni sanitarie trasmettano all’autorità competente ogni altra eventuale informazione pertinente in merito ai dispositivi di questo tipo che sono stati fabbricati e utilizzati sul loro territorio. Gli Stati membri conservano il diritto di limitare la fabbricazione e l’utilizzo di qualsiasi tipologia specifica di tali dispositivi; viene loro consentito l’accesso per ispezionare le attività delle istituzioni sanitarie.

Tale paragrafo non si applica ai dispositivi fabbricati su scala industriale.

6.Al fine di garantire l’applicazione uniforme dell’allegato I, la Commissione può adottare atti di esecuzione nella misura necessaria a risolvere questioni di interpretazione divergente e di applicazione pratica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.

Documenti collegati

Accedi o registrati per visualizzare il contenuto di questa sezione.

Per approfondire