Regolamento 2017/746 (IVDR)

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CAPO VII

Articolo 94 - Buone pratiche amministrative

1. Ogni misura adottata dalle autorità competenti degli Stati membri a norma degli articoli da 90 a 93 reca i motivi esatti sui quali è basata. Se tale misura è destinata a uno specifico operatore economico l’autorità competente la comunica quanto prima all’operatore economico in questione e contestualmente informa quest’ultimo dei mezzi di ricorso previsti dalla normativa o dalla pratica amministrativa in vigore nello Stato membro interessato e dei termini entro cui tali mezzi di ricorso vanno presentati. Se la misura è di applicabilità generale, viene adeguatamente divulgata.

2. Salvo nei casi in cui sia necessario intervenire immediatamente a causa di rischi inaccettabili per la salute umana o la sicurezza, all’operatore economico interessato viene data la possibilità di presentare le proprie osservazioni all’autorità competente entro un periodo di tempo adeguato, chiaramente definito, prima dell’adozione di qualsiasi misura.

Se la misura è stata adottata senza che l’operatore economico abbia avuto possibilità di presentare osservazioni come indicato al primo comma, a quest’ultimo è data l’opportunità di presentare osservazioni quanto prima e la misura adottata è tempestivamente riesaminata.

3. Le misure adottate sono immediatamente ritirate o modificate non appena l’operatore economico dimostri di aver intrapreso misure correttive efficaci e che il dispositivo è conforme ai requisiti del presente regolamento.

4. Qualora una misura adottata a norma degli articoli da 90 a 93 riguardi un dispositivo alla cui valutazione della conformità ha partecipato un organismo notificato, le autorità competenti, mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 95, informano detto organismo e l’autorità responsabile dell’organismo notificato della misura adottata.

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