1. Un organismo notificato notifica all’autorità competente i certificati che ha rilasciato per i dispositivi della classe D, a eccezione delle domande di integrazione o rinnovo di certificati esistenti. Tale notifica ha luogo mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 52 e comprende le istruzioni per l’uso di cui all’allegato I, punto 20.4, della sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione di cui all’articolo 29, del rapporto di valutazione dell’organismo notificato e, ove applicabile, dei test di laboratorio effettuati dal laboratorio di riferimento dell’UE e del parere scientifico ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, nonché, a seconda dei casi, dei pareri espressi conformemente all’articolo 48, paragrafo 4, dagli esperti di cui all’articolo 106 del regolamento (UE) 2017/745. Qualora sussistano divergenze di opinione tra l’organismo notificato e gli esperti, deve altresì essere compresa una motivazione esaustiva.
2. Se sussistono ragionevoli preoccupazioni, un’autorità competente e, se del caso, la Commissione, possono applicare ulteriori procedure, ai sensi degli articoli 40, 41, 42, 43 o 89 e, se lo si ritiene necessario, adottare misure appropriate ai sensi degli articoli 90 e 92.
3. Se sussistono ragionevoli preoccupazioni, l’MDCG e, se del caso, la Commissione, possono richiedere la consulenza scientifica dei gruppi di esperti in merito alla sicurezza e alla prestazione del dispositivo.