1. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità che gli Stati membri riscuotano tariffe per le attività stabilite nel presente regolamento, purché l’entità delle tariffe sia stabilita in maniera trasparente e sulla base dei principi del recupero dei costi.
2. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri almeno tre mesi prima dell’adozione della struttura e dell’entità delle tariffe. La struttura e l’ammontare delle tariffe sono messi a disposizione del pubblico su richiesta.