Regolamento 2017/746 (IVDR)

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CAPO IX

Articolo 104 - Riscossione di tariffe

1. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità che gli Stati membri riscuotano tariffe per le attività stabilite nel presente regolamento, purché l’entità delle tariffe sia stabilita in maniera trasparente e sulla base dei principi del recupero dei costi.

2. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri almeno tre mesi prima dell’adozione della struttura e dell’entità delle tariffe. La struttura e l’ammontare delle tariffe sono messi a disposizione del pubblico su richiesta.