1. Dopo aver consultato l’MDCG, la Commissione predispone, mantiene e gestisce la banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) conformemente alle condizioni e modalità dettagliate di cui agli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2017/745.
2. Fanno parte di Eudamed i seguenti sistemi elettronici:
a) il sistema elettronico relativo alla registrazione dei dispositivi di cui all’articolo 26;
b) la banca dati UDI di cui all’articolo 25;
c) il sistema elettronico relativo alla registrazione degli operatori economici di cui all’articolo 27;
d) il sistema elettronico per gli organismi notificati e i certificati di cui all’articolo 52;
e) il sistema elettronico per gli studi delle prestazioni di cui all’articolo 69;
f) il sistema elettronico per la vigilanza e la sorveglianza post-commercializzazione di cui all’articolo 87;
g) il sistema elettronico per la sorveglianza del mercato di cui all’articolo 95.