Regolamento 2017/746 (IVDR)

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CAPO X

Articolo 112 - Abrogazione

Articolo aggiornato al REGOLAMENTO (UE) 2023/607 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2023

Fatto salvo l’articolo 110, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri e dei fabbricanti per quanto riguarda la vigilanza e gli obblighi dei fabbricanti relativamente alla messa a disposizione della documentazione conformemente alla direttiva 98/79/CE, tale direttiva è abrogata con effetto a decorrere dal 26 maggio 2022, con le seguenti eccezioni:

a) articolo 11, articolo 12, paragrafo 1, lettera c), e articolo 12, paragrafi 2 e 3, della direttiva 98/79/CE, e gli obblighi relativi a vigilanza e studi delle prestazioni di cui ai corrispondenti allegati, che sono abrogati con effetto a decorrere dalla seconda delle due date di cui all’articolo 113, paragrafo 2, e all’articolo 113, paragrafo 3, lettera f), del presente regolamento; e

b) articolo 10, articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), e articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 98/79/CE, e gli obblighi relativi alla registrazione dei dispositivi e degli operatori economici, e alle notifiche di certificazione di cui ai corrispondenti allegati, che sono abrogati a partire da 18 mesi dall’ultima delle date di cui all’articolo 113, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettera f), del presente regolamento.

Per quanto riguarda i dispositivi di cui all’articolo 110, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento, la direttiva 98/79/CE continua ad applicarsi nella misura necessaria all’applicazione di tali paragrafi.

La decisione 2010/227/UE, adottata in applicazione delle direttive 90/385/CEE93/42/CEE e 98/79/CE, è abrogata con effetto a decorrere dall’ultima delle date di cui all’articolo 113, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettera f), del presente regolamento.

I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XV.