1. I fabbricanti dei dispositivi delle classi C e D stilano un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza («PSUR») per ogni dispositivo e, ove pertinente, per ogni categoria o gruppo di dispositivi che sintetizza i risultati e le conclusioni delle analisi dei dati raccolti nell’ambito della sorveglianza post-commercializzazione sulla scorta del piano di sorveglianza post-commercializzazione di cui all’articolo 79 insieme a una motivazione e una descrizione delle eventuali azioni preventive e correttive adottate. Durante tutta la vita del dispositivo in questione tale PSUR indica:
a) le conclusioni della valutazione dei rischi e dei benefici;
b) i principali risultati del PMPF; e
c) il volume di vendite del dispositivo e una stima dell’entità e delle altre caratteristiche della popolazione che utilizza il dispositivo e, se possibile, la frequenza d’uso del dispositivo.
I fabbricanti dei dispositivi delle classi C e D aggiornano il PSUR almeno una volta all’anno. Tale PSUR forma parte della documentazione tecnica di cui agli allegati II e III.
2. I fabbricanti di dispositivi della classe D trasmettono i PSUR mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 87 all’organismo notificato che partecipa alla valutazione della conformità di tali dispositivi a norma dell’articolo 48. L’organismo notificato esamina il rapporto e inserisce la sua valutazione in detto sistema elettronico precisando nei dettagli le eventuali azioni adottate. Tale PSUR e la valutazione dell’organismo notificato sono messi a disposizione delle autorità competenti mediante il sistema elettronico.
3. Per i dispositivi della classe C i fabbricanti mettono i PSUR a disposizione dell’organismo notificato che partecipa alla valutazione della conformità e, su richiesta, delle autorità competenti.