Regolamento 2017/746 (IVDR)

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CAPO VII

Articolo 82 - Segnalazione di incidenti gravi e azioni correttive di sicurezza

1. I fabbricanti di dispositivi messi a disposizione sul mercato dell’Unione, diversi da quelli destinati allo studio delle prestazioni, segnalano alle pertinenti autorità competenti a norma dell’articolo 87, paragrafi 5 e 7, quanto segue:
a) qualsiasi incidente grave relativo a dispositivi messi a disposizione sul mercato dell’Unione, eccetto i risultati errati attesi che sono chiaramente documentati e quantificati nelle informazioni sul prodotto e nella documentazione tecnica e che sono oggetto di relazioni sulle tendenze ai sensi dell’articolo 83;
b) qualsiasi azione correttiva di sicurezza relativa a dispositivi messi a disposizione sul mercato dell’Unione, incluse le azioni correttive di sicurezza intraprese in un paese terzo in relazione a un dispositivo messo legittimamente a disposizione anche sul mercato dell’Unione se l’azione correttiva in questione non è causata solo dal dispositivo messo a disposizione nel paese terzo.

I rapporti di cui al primo comma sono presentati mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 87.

2. Di norma, il termine per le segnalazioni di cui al paragrafo 1 è commisurato alla serietà dell’incidente grave.

3. I fabbricanti segnalano ogni incidente grave di cui alla lettera a) immediatamente dopo aver stabilito il nesso causale, anche solo ragionevolmente possibile, fra l’incidente e il loro dispositivo, e non oltre 15 giorni dopo aver avuto conoscenza dell’incidente.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, in caso di grave minaccia per la salute pubblica, il fabbricante trasmette il rapporto di cui al paragrafo 1 immediatamente e non oltre 2 giorni dopo avere avuto conoscenza della minaccia.

5. Fatto salvo il paragrafo 3, in caso di decesso o di un inatteso grave deterioramento delle condizioni di salute di una persona, la relazione è trasmessa immediatamente dopo che il fabbricante ha accertato o non appena presume l’esistenza di un nesso causale tra il dispositivo e l’incidente grave e comunque entro 10 giorni dalla data in cui il fabbricante viene a conoscenza dell’incidente grave.

6. Per assicurare segnalazioni tempestive, il fabbricante può, se del caso, presentare un rapporto iniziale incompleto, seguito da un rapporto completo.

7. Qualora, dopo essere venuto a conoscenza di un incidente potenzialmente da segnalare, nutra ancora incertezza circa la necessità di segnalare l’incidente, il fabbricante trasmette comunque un rapporto nei tempi prescritti a norma dei paragrafi da 2 a 5.

8. Salvo in caso d’urgenza per cui il fabbricante debba adottare immediatamente l’azione correttiva di sicurezza, questi segnala, senza indebito ritardo, l’azione correttiva di sicurezza di cui al paragrafo 1, lettera b), prima che l’azione stessa venga intrapresa.

9. Per incidenti gravi simili che si verificano con lo stesso dispositivo o tipologia di dispositivo e dei quali è stata individuata la causa principale o che sono stati oggetto di un’azione correttiva di sicurezza, ovvero qualora gli incidenti siano comuni e ben documentati, il fabbricante può presentare relazioni di sintesi periodiche anziché singoli rapporti sugli incidenti gravi, purché l’autorità competente coordinatrice di cui all’articolo 84, paragrafo 9, in consultazione con le autorità competenti di cui all’articolo 87, paragrafo 8, lettere a) e b), abbia convenuto con il fabbricante il formato, il contenuto e la frequenza delle relazioni di sintesi periodiche. Nei casi in cui l’autorità competente è un’unica autorità competente di cui all’articolo 87, paragrafo 8, lettere a) e b), i fabbricanti possono presentare relazioni di sintesi periodiche a seguito di un accordo con la suddetta autorità.

10. Gli Stati membri adottano misure adeguate, quali l’organizzazione di campagne di informazione mirate, per incoraggiare e consentire agli operatori sanitari, agli utilizzatori e ai pazienti di presentare un rapporto alle autorità competenti sugli incidenti gravi sospetti di cui al paragrafo 1, lettera a).

Le autorità competenti registrano in modo centralizzato a livello nazionale i rapporti che ricevono da operatori sanitari, utilizzatori e pazienti.

11. Quando un’autorità competente di uno Stato membro riceve tali rapporti su incidenti gravi sospetti di cui al paragrafo 1, lettera a), da operatori sanitari, utilizzatori o pazienti, adotta le misure necessarie affinché il fabbricante del dispositivo in questione sia immediatamente informato dell’incidente grave sospetto.

Quando il fabbricante del dispositivo in questione ritiene che l’incidente sia un incidente grave, fornisce all’autorità competente dello Stato membro in cui si è verificato l’incidente un rapporto sull’incidente grave ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e assicura il seguito appropriato a norma dell’articolo 84.

Quando il fabbricante del dispositivo in questione ritiene che l’incidente non sia un incidente grave o che sia trattato come un aumento dei risultati errati attesi che sarà oggetto della relazione sulle tendenze ai sensi dell’articolo 83, fornisce una dichiarazione esplicativa. Se l’autorità competente non concorda con la conclusione della motivazione chiarificatrice può esigere che il fabbricante presenti un rapporto conformemente ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e che garantisca che siano adottate le azioni di follow-up appropriate a norma dell’articolo 84.

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