Regolamento 2017/746 (IVDR)

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CAPO VI

Articolo 74 - Procedura di valutazione coordinata per gli studi delle prestazioni

1. Mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 69 lo sponsor di uno studio delle prestazioni da condurre in più di uno Stato membro può presentare, ai fini dell’articolo 66, una domanda unica che all’atto del ricevimento è trasmessa per via elettronica a tutti gli Stati membri in cui deve essere condotto lo studio delle prestazioni.

2. Nella domanda unica di cui al paragrafo 1 lo sponsor propone come Stato membro coordinatore uno degli Stati membri in cui deve essere condotto lo studio delle prestazioni. Gli Stati membri nei quali deve essere condotto lo studio delle prestazioni concordano tra loro, entro sei giorni dalla presentazione della domanda, quello che assumerà il ruolo di Stato membro coordinatore. Se non trovano un accordo sullo Stato membro coordinatore, assume tale ruolo su uno Stato membro coordinatore proposto dallo sponsor.

3. Sotto la guida dello Stato membro coordinatore di cui al paragrafo 2, gli Stati membri interessati coordinano la loro valutazione della domanda, in particolare della documentazione presentata conformemente all’allegato XIV, capo I.

Tuttavia, la completezza della documentazione di cui all’allegato XIV, capo I, parte A, punti 1.13, 4.2, 4.3 e 4.4, e all’allegato XIII, parte A, lettera c) del punto 2.3.2., sono valutati separatamente da ciascuno Stato membro interessato conformemente all’articolo 66, paragrafi da 1 a 5.

4. Per quanto riguarda la documentazione diversa da quella di cui al paragrafo 3, secondo comma, lo Stato membro coordinatore:
a) entro 6 giorni dal ricevimento della domanda unica, comunica allo sponsor che è stato designato Stato membro coordinatore («data di notifica»);
b) ai fini della convalida della domanda, prende in esame eventuali osservazioni presentate da qualsiasi Stato membro interessato entro sette giorni dalla data di notifica;
c) entro 10 giorni dalla data di notifica, valuta se lo studio delle prestazioni rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento e se la domanda è completa e di conseguenza ne informa lo sponsor. L’articolo 66, paragrafo 1, e paragrafi da 3 a 5, si applica allo Stato membro coordinatore relativamente a tale valutazione.
d) presenta i risultati della sua valutazione in un progetto di rapporto di valutazione da trasmettere entro 26 giorni dalla data di convalida agli Stati membri interessati. Entro 38 giorni dalla data di convalida, gli altri Stati membri interessati trasmettono le loro osservazioni e proposte sul progetto di rapporto di valutazione e la relativa domanda allo Stato membro coordinatore, che tiene in debito conto tali osservazioni e proposte nel mettere a punto il rapporto di valutazione definitiva, da trasmettere entro 45 giorni dalla data di convalida allo sponsor e agli Stati membri interessati.

Il rapporto di valutazione definitiva viene tenuta in considerazione da tutti gli Stati membri interessati al momento di decidere in merito alla domanda dello sponsor a norma dell’articolo 66, paragrafo 7.

5. Per quanto riguarda la valutazione della documentazione di cui al paragrafo 3, secondo comma, ciascuno Stato membro interessato può chiedere allo sponsor, in un’unica occasione, informazioni supplementari. Lo sponsor comunica le informazioni supplementari richieste entro il termine stabilito dallo Stato membro interessato, che non deve eccedere i dodici giorni dalla ricezione della richiesta. La scadenza dell’ultimo termine di cui al paragrafo 4, lettera d), è sospesa dalla data della richiesta fino al momento in cui sono state ricevute le informazioni supplementari.

6. Per i dispositivi delle classi C e D lo Stato membro coordinatore può anche estendere il periodo di cui al paragrafo 4 di altri 50 giorni a fini di consultazione di esperti.

7. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare ulteriormente le procedure e i calendari per le valutazioni coordinate di cui gli Stati membri interessati tengono conto al momento di decidere in merito alla domanda dello sponsor. Tali atti di esecuzione possono altresì indicare le procedure di valutazione coordinata in caso di modifiche sostanziali ai sensi del paragrafo 12 del presente articolo e nel caso di segnalazione di eventi avversi ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 4, e nel caso di studi delle prestazioni che comportano test diagnostici di accompagnamento, laddove i medicinali siano oggetto di una concomitante valutazione coordinata di una sperimentazione clinica ai sensi del regolamento (UE) n. 536/2014. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.

8. Se la conclusione dello Stato membro coordinatore per quanto riguarda l’ambito della valutazione coordinata è che la conduzione dello studio delle prestazioni è accettabile o è accettabile fatto salvo il rispetto di determinate condizioni, detta conclusione è considerata la conclusione di tutti gli Stati membri interessati.

Fatto salvo il primo comma, uno Stato membro interessato può contestare la conclusione dello Stato membro coordinatore per quanto riguarda l’ambito della valutazione coordinata solo per i seguenti motivi:
a) ritiene che la partecipazione allo studio delle prestazioni sottoponga il soggetto a un trattamento inferiore rispetto a quello ricevuto nella normale pratica clinica dello Stato membro interessato;
b) in caso di violazione del diritto nazionale; o
c) in caso di osservazioni relative alla sicurezza dei soggetti e all’affidabilità e solidità dei dati presentate ai sensi del paragrafo 4, lettera d).

Ove uno degli Stati membri interessati contesti la conclusione sulla base del secondo comma del presente paragrafo comunica il proprio disaccordo, unitamente a una giustificazione dettagliata, mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 69, alla Commissione, a tutti gli altri Stati membri interessati e allo sponsor.

9. Se la conclusione dello Stato membro coordinatore per quanto riguarda l’ambito della valutazione coordinata è che lo studio delle prestazioni non è accettabile, tale conclusione è considerata la conclusione di tutti gli Stati membri interessati.

10. Uno Stato membro interessato rifiuta di autorizzare uno studio delle prestazioni qualora contesti la conclusione dello Stato membro coordinatore in base a uno dei motivi di cui al paragrafo 8, secondo comma, o qualora ritenga, per motivi debitamente giustificati, che gli aspetti di cui all’allegato XIV, capo I, punti 1.13., 4.2, 4.3 e 4.4 non siano soddisfatti, o qualora un comitato etico abbia formulato un parere negativo in relazione a tale studio delle prestazioni avente, a norma del diritto dello Stato membro interessato, validità in tutto lo Stato membro. Tale Stato membro prevede una procedura di ricorso nei confronti di tale rifiuto.

11. Ciascuno Stato membro interessato notifica allo sponsor mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 69 se lo studio delle prestazioni è autorizzato, se è autorizzato a determinate condizioni, o se l’autorizzazione è stata rifiutata. La notifica è effettuata mediante un’unica decisione entro cinque giorni dalla trasmissione — a norma del paragrafo 4, lettera d), del presente articolo — della relazione definitiva di valutazione da parte dello Stato membro coordinatore. Ove un’autorizzazione di uno studio delle prestazioni sia subordinata a determinate condizioni tali condizioni possono solo essere tali che, per loro natura, non possono essere soddisfatte al momento di tale autorizzazione.

12. Le modifiche sostanziali di cui all’articolo 71 sono notificate agli Stati membri interessati mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 69. Le valutazioni in merito all’esistenza di motivi di disaccordo a norma del secondo comma del paragrafo 8 del presente articolo sono effettuate sotto la guida dello Stato membro coordinatore, a eccezione delle modifiche sostanziali relative all’allegato XIV, capo I, punti 1.13, 4.2, 4.3 e 4.4, e all’allegato XIV, parte A, punto 2.3.2, lettera c), che sono valutate separatamente da ciascuno Stato membro interessato.

13. La Commissione fornisce allo Stato membro coordinatore un supporto amministrativo per l’espletamento dei compiti di cui al presente capo.

14. La procedura di cui al presente articolo si applica fino al 25 maggio 2029 solo da parte di quegli Stati membri nei quali gli studi delle prestazioni devono essere effettuati, che hanno accettato di applicarla. A decorrere dal 26 maggio 2029, tutti gli Stati membri sono tenuti ad applicare tale procedura.

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