1. Gli Stati membri e la Commissione nominano esperti, qualificati nella valutazione degli organismi di valutazione della conformità nel campo dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, affinché partecipino alle attività di cui agli articoli 35 e 44.
2. La Commissione tiene un elenco degli esperti nominati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, insieme alle informazioni sul loro settore specifico di competenza e conoscenza. Tale elenco può essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri attraverso il sistema elettronico di cui all’articolo 52.