Regolamento 2017/746 (IVDR)

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CAPO V

Articolo 49 - Intervento degli organismi notificati nell'ambito delle procedure di valutazione della conformità

1. Se la procedura di valutazione della conformità richiede l’intervento di un organismo notificato, il fabbricante può rivolgersi a un organismo notificato di sua scelta, purché l’organismo notificato prescelto sia nominato per attività di valutazione della conformità relative alle tipologie di dispositivi in questione. Il fabbricante non può presentare una domanda parallelamente a un altro organismo notificato per la stessa procedura di valutazione della conformità.

2. L’organismo notificato interessato informa gli altri organismi notificati, mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 52, del ritiro di una domanda da parte di un fabbricante prima della decisione dell’organismo notificato relativa alla valutazione della conformità.

3. In una domanda rivolta a un organismo notificato di cui al paragrafo 1 i fabbricanti dichiarano se hanno ritirato una domanda presso un altro organismo notificato prima che detto organismo adottasse una decisione al riguardo e forniscono informazioni sulle eventuali precedenti domande relative alla stessa valutazione della conformità che sono state respinte da un altro organismo notificato.

4. L’organismo notificato può chiedere al fabbricante qualsiasi informazione o dato necessario all’adeguato svolgimento della procedura di valutazione della conformità prescelta.

5. Gli organismi notificati e il loro personale svolgono le attività di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e la competenza tecnica e scientifica richiesta per il settore specifico e non subiscono pressioni o sollecitazioni, soprattutto di ordine finanziario, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare con riferimento a persone o gruppi interessati ai risultati di tali attività.

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