Regolamento 2017/746 (IVDR)

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CAPO V

Articolo 48 - Procedure di valutazione della conformità

1. Prima di immettere un dispositivo sul mercato, i fabbricanti procedono a una valutazione della conformità del dispositivo, secondo le procedure di valutazione della conformità applicabili di cui agli allegati da IX a XI.

2. Prima di mettere in servizio un dispositivo non immesso sul mercato, con l’eccezione dei dispositivi fabbricati internamente a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, i fabbricanti procedono a una valutazione della conformità del dispositivo, secondo le procedure di valutazione della conformità applicabili di cui agli allegati da IX a XI.

3. I fabbricanti dei dispositivi della classe D, diversi dai dispositivi destinati agli studi delle prestazioni, sono soggetti a una valutazione della conformità di cui ai capi I, II, tranne per il punto 5, e al capo III dell’allegato IX.

Oltre alle procedure di cui al primo comma, in caso di dispositivi per test autodiagnostici o per analisi decentrate, i fabbricanti seguono la procedura per la valutazione della documentazione tecnica di cui all’allegato IX, punto 5.1.

Oltre alle procedure di cui al primo e secondo comma, nel caso di test diagnostici di accompagnamento l’organismo notificato consulta un’autorità competente designata dallo Stato membro a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o l’EMA, a seconda dei casi, secondo la procedura di cui all’allegato IX, punto 5.2.

4. I fabbricanti dei dispositivi della classe D, diversi dai dispositivi destinati agli studi delle prestazioni, possono, in alternativa alla procedura per la valutazione della conformità applicabile a norma del paragrafo 3, scegliere di applicare una valutazione della conformità di cui all’allegato X, unita a una valutazione della conformità di cui all’allegato XI.

Per i test diagnostici di accompagnamento l’organismo notificato consulta in particolare un’autorità competente designata dagli Stati membri a norma della direttiva 2001/83/CE o l’EMA, a seconda dei casi, secondo la procedura di cui all’allegato X, punto 3, lettera k).

5. In particolare e fatto salvo qualsiasi obbligo secondo le altre procedure di cui ai paragrafi 3 e 4, per i dispositivi per i quali a norma dell’articolo 100 sono stati designati uno o più laboratori di riferimento dell’UE, l’organismo notificato che effettua la valutazione della conformità deve chiedere a uno dei laboratori di riferimento dell’UE di verificare con test di laboratorio le prestazioni dichiarate dal fabbricante e la conformità del dispositivo con lo SC applicabile o con altre soluzioni scelte dal fabbricante per garantire un livello di sicurezza e di prestazione che sia almeno equivalente, come specificato nel punto 4.9 dell’allegato IX e nell’allegato X, punto 3, lettera j). I test di laboratorio eseguiti da un laboratorio di riferimento dell’UE si concentrano in particolare sulla sensibilità analitica e diagnostica utilizzando i migliori materiali di riferimento disponibili.

6. Oltre alla procedura applicabile ai sensi dei paragrafi 3 e 4, qualora non siano disponibili SC per i dispositivi della classe D e qualora si tratti anche della prima certificazione per quella tipologia di dispositivo, l’organismo notificato consulta i pertinenti esperti di cui all’articolo 106 del regolamento (UE) 2017/745 in merito alla relazione sulla valutazione delle prestazioni del fabbricante. L’organismo notificato fornisce a tal fine al gruppo di esperti la relazione sulla valutazione delle prestazioni del fabbricante entro cinque giorni dalla ricezione di detta relazione dal fabbricante. Sotto la supervisione della Commissione, gli esperti pertinenti forniscono i loro pareri, a norma dell’allegato IX, punto 4.9, o dell’allegato X, punto 3, lettera j), a seconda dei casi, all’organismo notificato entro il termine per la presentazione del parere scientifico da parte del laboratorio di riferimento dell’UE come ivi specificato.

7. I fabbricanti di dispositivi della classe C, diversi dai dispositivi destinati agli studi delle prestazioni, sono soggetti a una valutazione della conformità di cui ai capi I e III dell’allegato IX e, in aggiunta, una valutazione della documentazione tecnica, come specificato nella sezione 4 di detto allegato, per almeno un dispositivo rappresentativo per gruppo generico di dispositivi.

Oltre alle procedure di cui al primo comma, in caso di dispositivi per test autodiagnostici e per analisi decentrate, i fabbricanti seguono la procedura per la valutazione della documentazione tecnica di cui all’allegato IX, punto 5.1.

Inoltre, oltre alle procedure di cui al primo e al secondo comma, per i test diagnostici di accompagnamento l’organismo notificato segue per ogni dispositivo la procedura per la valutazione della documentazione tecnica di cui al punto 5.2 dell’allegato IX e l’organismo notificato esegue la procedura per la valutazione della documentazione tecnica di cui ai punti da 4.1 a 4.8 dell’allegato IX e consulta l’autorità competente designata dagli Stati membri a norma della direttiva 2001/83/CE o l’EMA, a seconda dei casi, secondo la procedura di cui all’allegato IX, punto 5.2.

8. I fabbricanti di dispositivi della classe C, diversi dai dispositivi destinati agli studi delle prestazioni, possono, in alternativa alla procedura per la valutazione della conformità a norma del paragrafo 7, scegliere di applicare una valutazione della conformità di cui all’allegato X, unita a una valutazione della conformità di cui all’allegato XI, a eccezione del suo punto 5.

Per i test diagnostici di accompagnamento l’organismo notificato consulta in particolare per ogni dispositivo un’autorità competente designata dagli Stati membri a norma della direttiva 2001/83/CE o l’EMA, a seconda dei casi, secondo la procedura di cui all’allegato X, punto 3, lettera k).

9. I fabbricanti di dispositivi della classe B, diversi dai dispositivi destinati agli studi delle prestazioni, sono soggetti a una valutazione della conformità di cui ai capi I e III dell’allegato IX e, in aggiunta, una valutazione della documentazione tecnica, come specificato nella sezione 4 di tale allegato, per almeno un dispositivo rappresentativo per categoria di dispositivi.

Oltre alle procedure di cui al primo comma, in caso di dispositivi per test autodiagnostici e per analisi decentrate, i fabbricanti seguono la procedura per la valutazione della documentazione tecnica di cui all’allegato IX, punto 5.1.

10. I fabbricanti dei dispositivi della classe A, diversi dai dispositivi destinati agli studi delle prestazioni, dichiarano la conformità dei loro prodotti redigendo la dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 17, dopo aver elaborato la documentazione tecnica di cui agli allegati II e III.

Tuttavia, se al momento dell’immissione sul mercato tali dispositivi sono sterili, i fabbricanti applicano le procedure di cui all’allegato IX o all’allegato XI. L’intervento dell’organismo notificato è limitato agli aspetti relativi al conseguimento, alla preservazione e al mantenimento dello stato sterile.

11. I dispositivi per studi sulle prestazioni sono soggetti ai requisiti di cui agli articoli da 57 a 77.

12. Lo Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato può imporre che tutti i documenti o parte di essi, comprese la documentazione tecnica e i rapporti di audit, di valutazione e di ispezione riguardanti le procedure di cui ai paragrafi da 1 a 10 siano redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione, stabilita da detto Stato membro. In assenza di tale prescrizione, tali documenti sono disponibili in una lingua ufficiale dell’Unione accettabile per l’organismo notificato.

13. La Commissione può indicare, mediante atti di esecuzione, le modalità dettagliate e gli aspetti procedurali al fine di garantire un’applicazione armonizzata delle procedure di valutazione della conformità da parte degli organismi notificati, relativamente a qualunque dei seguenti aspetti:
a) frequenza e base di campionamento della valutazione su base rappresentativa della documentazione tecnica di cui all’allegato IX, punto 2.3, terzo comma, e punto 3.5 per i dispositivi della classe C;
b) frequenza minima degli audit in loco senza preavviso e dei test a campione che devono essere effettuati dagli organismi notificati a norma dell’allegato IX, punto 3.4, tenuto conto della classe di rischio e della tipologia di dispositivo;
c) frequenza di prelievo dei campioni dei dispositivi o dei lotti di dispositivi fabbricati della classe D che devono essere inviati a un laboratorio di riferimento dell’UE, designato a norma dell’articolo 100, conformemente all’allegato IX, punto 4.12, e all’allegato XI, punto 5.1; o
d) test fisici, di laboratorio, o altri test effettuati dagli organismi notificati nel contesto dei test a campione, della valutazione della documentazione tecnica e dell’esame di tipo a norma dell’allegato IX, punti 3.4 e 4.3, e dell’allegato X, punto 3, lettere f) e g).

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.

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